mercoledì 23 giugno 2010

IL COMMENTO DELL'AVVOCATO CIRO CENTORE / CONFISCATA L'AUTO DI CHI SI RIFIUTA DI SOTTOPORSI AL TEST ALCOOL.

SE SI VIENE CONDANNATI, PENALMENTE, PER AVER RIFIUTATO IL TEST "ALCOOLEMICO", NE CONSEGUE LA CONFISCA DELL'AUTOVEICOLO.
C'E' LO RICORDA L'AVVOCATO CIRO CENTORE CON IL RICHIAMARE UNA RECENTE SENTENZA DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE CHE NEL RIESAMINARE UN VERDETTO DEL TRIBUNALE DI PORDENONE HA FISSATO QUESTO PRINCIPIO.
IN ALTRI TERMINI C'ERA STATO UN ANNULLAMENTO DI UNA CONVALIDA DI SEQUESTRO IRROGATO DAL GIP, CON RINVIO ALLA CASSAZIONE, ANNULLAMENTO INTERVENUTO SUL PRESUPPOSTO SECONDO CUI LA CONFISCA DEL VEICOLO FOSSE DI NATURA AMMINISTRATIVA E NON PENALE E, COME TALE, NON FOSSE EQUIPARABILE IL RIFIUTO AL TEST ALLE SANZIONI PREVISTE PER LA GUIDA IN STATO DI EBREZZA.
I GIUDICI / ERMELLINI, DELLA SUPREMA CORTE, NON HANNO CONDIVISO QUESTA TESI NE' LA CONDIVIDE L'AVVOCATO CIRO CENTORE, PERCHE' DIFATTI, SE LA CONFISCA SI EVITA PAGANDO UNA SANZIONE DI CARATTERE PECUNIARIO VIENE SVUOTATO DI CONTENUTO LA FINALITA' PREVISTA DAL LEGISLATORE.
BUONA PARTE DEI FERMI DEI VEICOLI VENGONO SUPERATI DAL PAGAMENTO DI UNA SOMMA.
LA NORMATIVA CONTRO L'ABUSO DI ALCOL VA LETTA NELLA SUA EFFETTIVA FINALITA' CHE E' QUELLA DI SCORAGGIARE L'INCONTROLLATO USO DI BEVANDE ALCOLICHE PER CUI NE CONSEGUE LA EQUIPARAZIONE LEGISLATIVA SECONDO CUI STATO DI EBREZZA E RIFIUTO DI SOTTOPOSIZIONE AL TEST ALCOOLEMICO DEBBONO AVERE LA STESSA SANZIONE.

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CONDANNATA L A PROFESSORESSA CHE "INSULTA IL SUO ALLIEVO". / IL COMMENTO DELL'AVVOCATO CIRO CENTORE.

BENE HA FATTO LA CASSAZIONE A CORREGGERE CON UNA PESANTE CONDANNA, IL COMPORTAMENTO ASSUNTO DA UNA PROFESSORESSA IN RAPPORTO AD UN SUO ALLIEVO CHE AVEVA CHIESTO "COME E PERCHE'" NON AVESSE RISPOSTO BENE AD UNA INTERROGAZIONE E SI FOSSE VISTO APPIOPPARE UN VOTO E UN GIUDIZIO NON LUSINGHIERO.
IL "RAGAZZO" IN EFFETTI, CON TONI GARBATI ED EDUCATI NON AVEVA FATTO ALTRO SE NON CHIESTO QUEI LUMI CHE OGNI ALLIEVO PUO' BEN CHIEDERE COSI' COME LO PUO' CHIEDERE UN GENITORE NEI TRADIZIONALI COLLOQUI.
NULLA DI STRANO.
A FRONTE DI TANTO, PURTROPPO, C'E' STATA UNA REAZIONE SPROPOSITATA PERCHE' LA PROFESSORESSA HA "EVASO" LA RICHIESTA CON IL DIRE: "SEI UN PRESUNTUOSO E UN IGNORANTE E NON MERITI RISPOSTA" E ALLE INSISTENZE HA AVUTO ANCHE A DIRE CHE:" NON SEI UNA PERSONA PERBENE".
NE AVEVA CONSIDERATO CHE QUESTO GIOVANE ERA ANCHE UN RAPPRESENTANTE DI CLASSE CHE POTEVA, PER IL SUO RUOLO, AL DI LA' DEL SUO INTERESSE PERSONALE, AVERE NOTIZIE PIU' PRECISE ED ILLUMINANTI.
APRITI CIELO.
LA PROFESSORESSA E' STATA IRREMOVIBILE.
DI QUI UNA DENUNCIA PENALE ALLA MAGISTRATURA.
DI QUI UN PROCESSO CHE SI E' CONCLUSO IN QUESTI GIORNI CON UNA CONDANNA PER INGIURIA CHE HA IL SAPORE DI UNA BEN MERITATA LEZIONE.

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martedì 15 giugno 2010

SI PUO' MANDARE A QUEL PAESE IL VIGILE CHE PASSA A CASA PER FARE LA MULTA.

Il 'pizzardone' intraprendente che si reca presso il domicilio dei cittadini per fare multe, contestazioni o anche solo per dare semplici suggerimenti diretti a scoraggiare le infrazioni può essere tranquillamente mandato in quel paese! La Magistratura di legittimità infatti ha rilevato che i compiti del vigile vanno svolti "nei modi e nelle forme imposte dal Codice della strada". Nella fattispecie è stata annullata, "perche' il fatto non sussiste", una doppia condanna per minaccia a pubblico ufficiale inflitta a tre sorelle che avevano mandato 'a quel paese' un vigile urbano che voleva invitare il loro padre a spostare la macchina, parcheggiata in divieto di sosta. Il vigile urbano anziche' elevare la contravvenzione nei modi e nelle forme imposte dal Codice della Strada, unico atto di ufficio a lui consentito nella circostanza, si era recato nell'abitazione del possessore dell'auto, da lui gia' evidentemente conosciuto a causa di precedenti liti con l'amministrazione comunale, per invitarlo a spostare l'auto, posta in zona di divieto di sosta, suscitando la reazione delle figlie presenti, peraltro consistite in espressioni piu' che altro irriguardose al limite di un comportamento oltraggioso".
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lunedì 14 giugno 2010

E' ILLEGITTIMO IL BANDO CHE PRESCRIVE UN ELEVATO VOLUME DI AFFARI COME REQUISITO PER PARTECIPARE ALLA GARA.

Con una recente sentenza, il Tar Lazio ha stabilito che è illegittimo il requisito di un bando di gara che dispone, per partecipare alla gara di un appalto pubblico, un certo elevato volume di affari. La sentenza è l’esito del ricorso proposto da un’azienda che era stata esclusa per la procedura di affidamento di un appalto del servizio di pulizia. Il bando di gara prevedeva per la partecipazione un giro di affari di oltre 8 milioni di euro. Il Tar, nella motivazione ha spiegato che pur rientrando nella discrezionalità tecnica della stazione appaltante, “la facoltà di scelta e di fissazione dei parametri e criteri da prendere in considerazione ai fini della valutazione della capacità economica, tecnica e finanziaria dei concorrenti” questa discrezionalità rimane sottratta al sindacato giurisdizionale “salvo che il suo esercizio esorbiti dalle regole di logicità, coerenza, adeguatezza e manifesta irrazionalità, ravvisabile allorché la distribuzione non sia equilibrata od alteri la funzione tipica dei diversi elementi di valutazione rispetto all'oggetto ed ai fini dell'appalto”. Il tribunale ha infatti aggiunto che “un'irragionevole e sproporzionata indicazione dei requisiti di ammissione alla gara è in grado, mutuando principi di derivazione comunitaria, di provocare un ingiustificato restringimento della concorrenza tra le imprese del settore, vanificando uno degli obiettivi delle regole poste a presidio delle procedure ad evidenza pubblica”. Nel caso di specie, il requisito censurato dal Tar è quello in base al quale l’impresa partecipante deve possedere la massima fascia di classificazione prevista dal D. M. n. 274/1997 criterio risultato irragionevole e sproporzionato in relazione alla natura ed al valore dell'appalto.

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lunedì 7 giugno 2010

REVISIONE DELLA PATENTE: OBBLIGATORIA LA COMUNICAZIONE SULLA DECURTAZIONE DEI PUNTI.

E’ illegittimo e va pertanto sospeso il provvedimento di revisione della patente di guida se questo non è preceduto dalla comunicazione della perdita di tutti e 20 i punti a disposizione.
E’ questo il principio con cui la Magistratura amministrativa con una recente ordinanza ha sospeso il provvedimento del Ministero dei Trasporti di revisione della patente del ricorrente entro 30 giorni, dovuta alla perdita totale di tutti e venti i punti.
In particolare, è stato accolto il motivo con cui il ricorrente ha lamentato la mancata comunicazione del provvedimento presupposto a quello di revisione della patente impugnato, con cui il Ministero avrebbe dovuto comunicare al ricorrente la totale decurtazione di punteggio. Infatti, la mancanza in atti della prova della avvenuta notifica di tale provvedimento presupposto comporta la conseguente illegittimità di quello impugnato.
Nella fattispecie si era affermato che non avendo in tal modo la PA concesso al ricorrente la possibilità di frequentare i corsi di recupero previsti dalla normativa sulla c.d. patente a punti e quindi recuperare i punti persi, ciò ha comportato l’illegittimità del provvedimento gravato. Il TAR ha pertanto sospeso il provvedimento di revisione gravato.

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lunedì 31 maggio 2010

COMPETENZA DEL SINDACO SUL DIVIETO DI VENDITA DEGLI ALCOLICI NEGLI STADI

Rientra nelle competenze che spettano al Sindaco, quale Ufficiale di Governo in materia di ordine e sicurezza pubblica, il potere di vietare o limitare la vendita e l’introduzione di bevande alcooliche nello stadio comunale.
Con questo ed altri interessanti principi il Consiglio di Stato ha confermato la sussistenza di questa competenza sindacale. In particolare si richiama la specifica disposizione dettata dall’art. 5, comma 2, della legge 25 agosto 1991, n. 287, che attribuisce al Sindaco il potere di estendere eccezionalmente il divieto di somministrazione di bevande alcoliche durante le manifestazioni sportive anche alle bevande con contenuto alcoolico inferiore al 21% del volume.
Nella fattispecie la Magistratura ha considerato illegittima, per violazione dell’art. 5, comma 2, l. 25 agosto 1991, n. 287, e per difetto di motivazione, una ordinanza sindacale con la quale è stato previsto il divieto assoluto e generalizzato di vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione all’interno dello stadio comunale e negli esercizi pubblici siti in prossimità durante le partite di calcio, nel caso in cui l’adozione di tale ordinanza non sia stata preceduta da una approfondita istruttoria che abbia evidenziato una situazione di concreto ed eccezionale pericolo per la sicurezza pubblica, idonea a giustificare una misura dalla portata restrittiva così ampia.

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giovedì 27 maggio 2010

IDONEA AL SERVIZIO POLIZIOTTA CON TATUAGGIO IN PARTI NASCOSTE.

IL CONSIGLIO DI STATO CON UNA RECENTE SENTENZA HA ACCOLTO L'APPELLO DI UNA CANDIDATA CHE AVEVA PARTECIPATO AL CONCORSO PER ENTRARE IN POLIZIA ED ERA STATA ESCLUSA DALLA
AMMINISTRAZIONE PER LA PRESENZA DI UN TATUAGGIO DI PICCOLE DIMENSIONI SULLA CAVIGLIA SINISTRA.
IN PARTICOLARE SU DETTO TATUAGGIO INDICAVA LA TRADUZIONE DEL NOME DI BATTESIMO DELLA
ASPIRANTE POLIZIOTTA.
LA MAGISTRATURA HA ANNULLATO LA SENTENZA DI I GRADO CHE AVEVA SANCITO L'INIDONEITA'
AL SERVIZIO PER TALE MINUZIA, PONENDO ANCHE IN RISALTO CHE NELLA DIVISA ESTIVA
FEMMINILE ALLA GONNA NON ERANO ABBINATE LE CALZE.



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